(A20) Testo del Concordato del 1801

(A20)
il CONCORDATO
fra Pio VII e la Repubblica Francese
Sua Santità il Sommo Pontefice e il Primo Console della Repubblica Francese hanno designato i rispettivi plenipotenziari.
Sua Santità, S.E. Monsignor Ercole Consalvi, Cardinale della Santa Chiesa Romana, diacono di Sant’Anna ad suburram, il suo Segretario di Stato; Giuseppe Spina, prelato domestico di Sua Santità, assistente al Soglio Pontificio e Padre Caselli, teologo consulente di Sua Santità, munito di pieni poteri;
Il Primo Console, i cittadini Joseph Bonaparte, consigliere di Stato e Bernier, dottore in teologia presso la curia di Saint Laud d’Angers, parimenti muniti di pieni poteri in buona e debita forma,
Tutti quanti inieme dopo il conferimento (il testo dice: scambio) hanno stipulato la seguente convenzione:
Convenzione tra Sua Santità Pio VII e il Governo Francese
Il Governo della Repubblica riconosce che la religione cattolica, apostolica e romana è la religione della maggior parte dei cittadini francesi.
Sua Santità parimenti riconosce che la stessa religione ha tratto e tutt’ora si aspetta di trarre il massimo bene e risalto dalla restaurazione del culto cattolico in Francia e della particolare professione fatta dai Consoli della Repubblica.
In conseguenza, in forza di tale reciproco riconoscimento, sia per il bene della religione che per il mantenimento della tranquillità interna, è stato convenuto quanto segue:
1. La religione cattolica, apostolica e romana sarà liberamente esercitata in Francia. Il suo culto sarà pubblico, conformemente ai regolamenti di polizia che il governo riterrà necessari per il mantenimento della quiete pubblica.
2. Di concerto con il governo, la Santa Sede procederà ad una nuova ripartizione delle diocesi francesi.
3. Sua Santità riferirà ai titolari delle sedi vescovili francesi che, con fiducia, si attende da loro per la pace e l’unità, qualunque tipo di sacrificio, compreso quello della propria sede. Premessa tale esortazione, se essi si sottraessero a questo sacrificio richiesto per il bene della chiesa (rifiuto al quale peraltro Sua Santità non crede), al governo dei vescovati delle nuove circoscrizioni si provvederà con nuovi titolari nel seguente modo.
4. Nei tre mesi successivi alla pubblicazione della bolla di Sua Santità, il Primo Console della Repubblica assegnerà agli arcivescovi e ai vescovi le nuove circoscrizioni. Sua Santità conferirà l’istituzione canonica secondo le forme stabilite con la Francia prima del cambiamento di governo.
5. Le nomine ai vescovadi che risulteranno vacanti saranno ugualmente di competenza del Primo Console e l’istituzione canonica sarà conferita dalla Santa Sede conformemente all’articolo precedente.
6. Prima di assumere le proprie funzioni, i vescovi presteranno nelle mani del Primo Console il giuramento di fedeltà in uso prima del mutamento del Governo, i cui termini sono i seguenti:
"Giuro e prometto a Dio sui santi vangeli di prestare obbedienza e fedeltà al governo incaricato dalla costituzione della Repubblica Francese. Prometto anche di non avere connivenze, assistere a consigli o intrattenere rapporti, sia direttamente che indirettamente contrari all’ordine pubblico; prometto anche che qualora venissi a sapere che nella mia diocesi o altrove si stesse tramando contro lo Stato, informerò il Governo".
7. Gli ecclesiastici di secondo ordini presteranno lo stesso giuramento avanti le autorità civili designate dal Governo.
8. La seguente formula di preghiera verrà recitata alla fine dell’ufficio divino in tutte le chiese cattoliche di Francia: "Domine, Salvam fac Rempublicam. Domine, salvos fac Consules".
9. I vescovi procederanno alla nuova ripartizione delle parocchie delle loro diocesi, che entrerà in vigore solo dopo il consenso del Governo.
10. I Vescovi nomineranno le curie. La loro scelta non potrà riguardare persone non gradite al Governo.
11. I Vescovi potranno tenere un capitolo nelle loro cattedrali e seminari per le loro diocesi senza che il Governo si impegni a sostenerli.
12. Tutte le chiese metropolitane, cattedrali, parrocchiali o altre non alienate e necessarie al culto saranno a disposizione dei vescovi.
13. Sua Santità, per il bene della pace e la felice restaurazione della religione cattolica, dichiara che essa stessa ed i suoi successori non arrecheranno alcuna molestia agli acquirenti di beni ecclesiastici alienati e che, di conseguenza, la proprietà degli stessi beni, i diritti e i redditi da essi derivanti resteranno incommutabili nelle loro mani o in quelle dei loro aventi diritto.
14. Il Governo garantirà un trattamento conveniente ai vescovi e ai parroci le cui diocesi e curie saranno comprese nelle nuove circoscrizioni.
15. Il Governo prenderà parimenti le misure necessarie perché i cattolici francesi possano costituire fondazioni a favore delle chiese.
16. Sua Santità riconosce al Primo Console di Francia gli stessi diritti e prerogative di cui godeva presso di essa il precedente governo.
17. Le parti contraenti convengono che nel caso in cui uno dei successori del Primo Console non fosse cattolico, i diritti e le prerogative soprammenzionati nonché la nomina dei vescovi saranno regolamentati da una nuova convenzione.
Gli atti di ratifica (della presente Convenzione) sarano scambiati in Parigi entro quaranta giorni.
Firma: 15 luglio 1801.