1798, Decreti del Governo Provvisorio Francese

1798
DECRETI DEL GOVERNO FRANCESE
CONTRO IL CITTADINO ERCOLE CONSALVI
Ho trovato i due decreti, di cui parla il Cardinale, presso la Biblioteca della Banca d’Italia, dove vi è una raccolta di leggi e decreti, sia del primo periodo della occupazione francese in Roma, composta da ben 5 tomi, sia del secondo periodo (1805 in poi).
Li trascrivo qui di seguito, fedelmente, così come sono stati scritti nell’italiano dell’epoca.
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DECRETO n. 1:
Il Presidente del Comitato PERILLIER
Il Segretario Generale G. BERNARD
Per copia conforme
LIBERTA’                                             NUM. 96                                              EGUAGLIANZA
Repubblica Romana                          Roma 21.                                     Termifero anno 7. Rep.
Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge del 6. Termifero anno 7. Rep. visto il rapporto del Ministro della Giustizia e della Polizia dei 18. Fiorile prossimo passato.
Considerando, che il Cittadino Ercole Consalvi è stato obbligato di lasciare il Territorio Romano per un’ordine d’espulsione dato dalle Autorità Francesi,
DECRETA
Il Cittadino Ercole Consalvi è cassato dalla Lista degli Emigrati.
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DECRETO n. 2:
Il Presidente del Comitato PERILLIER
Il Segretario Generale G. BERNARD
Per copia conforme
LIBERTA’                                             NUM. 97                                              EGUAGLIANZA
Repubblica Romana                          Roma 21.                                     Termifero anno 7. Rep.
Il Comitato Provvisorio del Governo stabilito in virtù della Legge del 6. Termifero anno 7. Rep. visto il rapporto del Ministro della Giustizia e della Polizia dei 18. Fiorile.
Considerando, che contro il Cittadino Ercole Consalvi espulso dal Territorio Romano per ordine delle Autorità Francesi esistono delle incolpazioni, le quali non sono state ancora purgate.
DECRETA
Art. 1 – Il sequestro apposto sui beni del Cittadino Ercole Consalvi rimarrà fermo fintantoché saranno giudizialmente purgate le incolpazioni date contro di esso.
Art. 2 – Il Prefetto Consolare presso i Tribunali Civile e Criminale del Dipartimento del Tevere è incaricato del proseguimento del Giudizio di dette incolpazioni avanti i giudici competenti.