1910 – Regolamento dell’Università Agraria di Mentana

 

REGOLAMENTO D’USO
PER L’UNIVERSITA’ AGRARIA DI MENTANA
1 luglio 1910
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TITOLO I
Del pascolo
ART. 1
L’Università Agraria mantiene l’uso dei pascoli ai bestiami degli utenti nei terreni Macchia Trentani, Selva dei Cavalieri e XII Apostoli della quantità di ettari 182,70,60 siti in territorio di Mentana. Rimane salvo ed impregiudicato ogni altro diritto di pascolo che potesse competere altrimenti sopra altri terreni della Tenuta di Mentana.
ART. 2
Il pascolo del terreno XII Apostoli è riservato ai buoi aratori. La Macchia Trentani e Selva dei Cavalieri è riservata alle vacche da razza e cavalli.
ART. 3
I buoi entreranno nel pascolo assegnato il primo gennaio per uscirne il 15 marzo e dal sabato santo al 24 giugno.
ART. 4
Le vacche da razza e i cavalli entreranno nei pascoli assegnati il 29 settembre per uscirne il 24 giugno di ogni anno.
Il pascolo del terreno Imaginella di rubbia 12 circa di proprietà Comunale, ma soggetto anch’esso a tale uso civico a favore degli utenti, verrà goduto in tutto l’anno dalle vacche da razza e cavalli.
ART. 5
Sono esclusi dal pascolo i suini, ovini e caprini.
ART. 6
I contributi sociali per il godimento dei pascoli saranno, ogni anno non oltre il 1° settembre, stabiliti dalla Rappresentanza degli utenti secondo i limiti della presente tariffa:
Buoi e vacche da lavoro                       Lire 4 (minimo)            8 (massimo)
Cavalli da lavoro                                  Lire 4 (minimo)            8 (massimo)
Vacche da razza                                  Lire 12 (minimo)          16 (massimo)
Cavalli da razza                                   Lire 12 (minimo)          16 (massimo)
Giovenchi da 16 mesi a 3 anni                    Lire 6 (minimo)            8 (massimo)
Puledri o carosi da 16 mesi a 3 anni Lire 6 (minimo)            8 (massimo)
Vitelli da 8 a 16 mesi                           Lire 3 (minimo)            4 (massimo)
Vannini da 8 a 16 mesi             Lire 3 (minimo)            4 (massimo)
ART. 7
Il contributo verrà pagato per intero qualunque fosse il tempo di godimento dei pascoli.
ART. 10
Gli utenti dovranno denunciare all’Ufficio di Segreteria dal 1 al 15 settembre di ogni anno i bestiami che intendono introdurre nei pascoli indicando il numero dei capi, la specie ed il merco, ritirando un’apposita ricevuta che dovranno conservare per esibirla ad ogni richiesta del personale campestre e dei controllori del bestiame. Ogni capo di bestiame vaccino ed equino dovrà portare un merco a fuoco. Si fa eccezione per il bestiame sotto l’anno.
ART. 11
Chi nell’epoca stabilita dal precedente articolo non avesse dato l’assegna del bestiame o l’avesse data infedele cadrà in contravvenzione.
ART. 12
Qualora dopo il periodo fissato per le assegne, venisse ad acquistarsi altro bestiame, questo non potrà essere introdotto nei pascoli, senza prima averne fatto denuncia nell’ufficio dell’Ente a forma dell’art. 10.
ART. 13
Chiunque si facesse lecito di prestare il suo nome o permettesse anche l’uso del merco per la introduzione, o permanenza nei pascoli dell’Università, del bestiame non appartenente effettivamente ad utenti, anche se per detto bestiame avesse pagato la relativa tassa, sarà responsabile dei danni verso l’Ente senza pregiudizio dell’azione penale, se e come sarà il caso. Lo stesso provvedimento sarà adottato a carico di coloro che, con vendite fittizie, facessero figurare al proprio nome del bestiame forestiero all’effetto di introdurlo nei pascoli.
ART. 14
Ciascuna famiglia non potrà godere del pascolo per più di 3 vacche o buoi aratori. Avendone un numero maggiore il di più sarà soggetto alla tassa stabilita per le vacche da razza.
ART. 15
I bestiami forestieri presi a soccida (1) dagli utenti sono sottoposti ad una tassa doppia di quella stabilita per i bestiami indigeni. Questo trattamento verrà usato per i bestiami delle soccide che si trovassero tutt’oggi in Mentana, mentre da oggi in poi le soccide con bestiame forestiero sono proibite. Le soccide fra gli utenti sono permesse.

 

(1) Il contratto di soccida
24/03/2007
Civile
E` un contratto intercorrente tra due soggetti: il soccidante e il soccidario che si associano per l`allevamento e lo sfruttamento di una certa quantita` di bestiame e per l`esercizio delle attivita` connesse, al fine di ripartire l`accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L`accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
Nella disciplina giuridica si distinguono diverse tipologie di contratto di soccida tra cui si annovera la soccida semplice che si configura qualora il bestiame e` conferito dal soccidante.
La stima del bestiame all`inizio del contratto non ne trasferisce la proprieta` al soccidario ma deve indicare il numero, la razza, la qualita`, il sesso, il peso e l`eta` del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto,
Se nel contratto non e` stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi; se non e` data disdetta, il contratto s`intende rinnovato di anno in anno.
La direzione dell`impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell`allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e posta a carico del soccidario.
Dal contratto in specie ne sorgono degli obblighi, che devono essere senza dubbio rispettati, in particolare il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l`allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino
ai luoghi di ordinario deposito, adottando la diligenza del buon allevatore.
Non risponde del bestiame perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima meta` del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi puo` chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all`inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualita`, del sesso, del peso e dell`eta`.
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario puo` recedere dal contratto.
Se la proprieta` o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all`acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilita` sussidiaria del soccidante. Qualora il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario puo`, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell`anno in corso.
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi.
E` nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella che gli spetta nel guadagno.
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante; mentre in caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell`art. 2158 del codice civile.
Ciascuna delle parti puo` chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto procedendo pero`, a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva,
d`accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualita` e all`eta`, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all`inizio della soccida.Il di piu` viene diviso. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
Oltre alla soccida semplice, si annovera anche la soccida parziaria, nella quale il bestiame e` conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute i quali ne divengono comproprietari in proporzione del rispettivo conferimento.
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima meta` del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto e, salvo diverso accordo il recesso ha effetto con la fine dell`anno in corso. Il bestiame rimasto sara` diviso fra le parti. Se e` convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalla convenzione o dagli usi.
Un`atra differente tipologia di soccida e`, la a soccida con conferimento di pascolo, che oltre alla disciplina codicistica, trova riferimento anche in leggi speciali.
Il rapporto contrattuale in questione si determina qualora il soccidario conferisce al soccidante il terreno per il pascolo; in tal caso il soccidario ha la direzione dell`impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
In ogni caso, in merito, si osservano le disposizioni in quanto applicabili, dettate per la soccida semplice.
ART. 16
L’Amministrazione dell’Università Agraria potrà limitare il numero delle soccide e la quantità del bestiame per ciascuna famiglia secondo la potenzialità dei pascoli.
ART. 17
Qualora il bestiame degli utenti fosse in numero inferiore a quello stabilito, l’Amministrazione stessa potrà ammettere al pascolo anche il bestiame di non utenti o forestiero, però con tariffa speciale e cioè col prezzo da stabilirsi dal Consiglio d’Amministrazione sulla base della fida fatta da altri proprietari ossia in ragione del valore delle erbe.
ART. 18
Ogni proprietario di bestiame è considerato come un comproprietario dei pascoli e potrà constatare le contravvenzioni a termini di legge.
ART. 19
Il pascolo, come al presente regolamento, si intende concesso ai soli utenti iscritti nell’ultima lista regolarmente approvata.
ART. 20
Il pascolo estivo verrà goduto nei modi e nelle epoche stabilite da apposite decisioni emesse dalla Giunta d’Arbitri di Roma.
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TITOLO 2°
Delle erbe da falce
ART. 1
Salvo ed impregiudicato ogni diritto dell’Università Agraria e fino a causa finita di merito sull’erba da falce, questa viene goduta da tutti i possidenti di bestiame.
ART. 2
L’erba da falce viene goduta in proporzione di un sesto al bove, due sesti al cavallo o mulo e un sesto all’asino. Ogni famiglia può godere tale servitù per un solo paio di buoi, per un solo cavallo o mulo e per un solo asino.
ART. 3
Dal 1 al 15 febbraio previo avvisi pubblici gli utenti potranno far domanda alla Università per la ripartizione dell’erba da falce.
ART. 4
Entro il 10 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione procederà alla revisione delle domande ed una Commissione di tre persone, nominata fra gli aventi diritto all’erba da falce, procederà alla formazione delle singole quote.
ART. 5
Il 14 marzo ciascun utente procederà al sorteggio della quota appartenentegli, firmando un verbale di consegna. Dalla consegna alla raccolta del fieno la vigilanza dei prati spetterà agli utenti.
ART. 6
Per il godimento dell’erba da falce ciascun utente verserà come contributo sociale, che verrà stabilito dalla Rappresentanza degli utenti anno per anno, fra il minimo di L. 60 a rubbio ed un massimo di L. 80.
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TITOLO 3°
Della semina
ART. 1
Il diritto civico della semina sui terreni del Credito Fondiario del Banco di Napoli, sarà goduto da tutti gli utenti iscritti nell’ultima lista regolarmente approvata. Tali terreni vengono divisi in quarti ed ogni anno va a maggese un quarto.
ART. 2
Dal 1 al 12 marzo di ogni anno, previo avviso al pubblico, gli utenti dovranno fare domanda all’Università Agraria per concorrere alla ripartizione del terreno seminativo. Il solo fatto della non avvenuta richiesta, o fatta dopo il periodo prescritto, porta la conseguente volontaria rinuncia alla ripartizione della terra.
ART. 3
La ripartizione del quarto a maggese verrà il 15 marzo fatta per famiglie e l’assegnazione ad esse in superficie del terreno da seminare sarà proporzionato al numero dei componenti la famiglia stessa con esclusione di coloro che non coltivino direttamente la quota loro assegnata.
ART. 4
Una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione fra gli utenti procederà alla divisione del terreno a norma dell’art. 3 e dopo che ciascun utente abbia estratto a sorte il numero della partita.
ART. 5
Fatto il sorteggio e assegnato il terreno seminativo a ciascuna famiglia, gli utenti potranno subito cominciare i lavori di maggese e proseguirli ad uso e stile d’arte, secondo le consuetudini della buona arte agraria, lasciando incolti i soli apprezzamenti di terreno che non si prestino alla semina.
ART. 6
Chiunque, dopo domandato o sorteggiato il terreno, si rifiutasse al ricevimento della quota o non la seminasse, dovrà sempre pagare la corrisposta attribuita alla sua quota, essendosi obbligato col fatto stesso della domanda e del sorteggio.
ART. 7
Il seme per la coltivazione dei quarti a maggese e a colto, anticipato dal Credito Fondiario del Banco di Napoli a tempo debito, verrà ripartito fra le famiglie dei coltivatori secondo l’assegnazione del terreno di cui all’art. 3.
ART. 8
E’ proibito a ciascun utente di cedere o di alienare sia in tutto che in parte a favore di altrui la propria quota di terreno, dovendo la concessione ritenersi assolutamente personale pel sorteggiato, senza che altri in qualunque tempo e per qualsiasi ragione vi si possa sostituire. L’Amministrazione eserciterà perciò la più rigorosa sorveglianza, ed ogni utente potrà denunciare simili contravvenzioni.
ART. 9
Ai contravventori del precedente articolo sarà ritirata la terra ed assegnata ad altri che ne fossero sprovvisti con preferenza a quelli che avessero famiglia più numerosa e bisognosa.
ART. 10
Per il godimento dei diritti civici di semina ciascuna famiglia verserà annualmente un contributo sociale da stabilirsi dalla Rappresentanza degli utenti, tenuto conto dello stato economico dell’Ente e delle eventuali azioni di rivendicazioni di diritti civici.
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TITOLO 4°
Del legnatico
ART. 1
Tutti i cittadini iscritti nella lista degli utenti potranno raccogliere nelle macchie la legna dolce viva e morta: della legna forte e delle piante di alto fusto potranno raccogliere quella caduta naturalmente o per forza dei venti.
ART. 2
I carri, le barrozze ed i veicoli in genere nel praticare la macchia dovranno percorrere le carareccie attualmente esistenti e quelle che in seguito fossero stabilite. Il ricaccio della legna dalla Macchia alle carareccie dovrà farsi a spalla o con bestie da soma.
ART. 3
Il diritto di raccogliere la legna è ristretto esclusivamente all’uso domestico della famiglia di ciascun utente. E’ proibito adibirla per uso industriale e di farne commercio fuori territorio. E’ solo permesso di vendere in paese la legna a some. La raccolta della legna per uso domestico si potrà fare tanto direttamente dall’utente, quanto per mezzo di un suo incaricato.
ART. 4
Perché la sorveglianza da parte degli agenti possa essere efficace, sono vietati depositi di legna fuori dall’abitato.
ART. 5
Verrà corrisposto un annuo contributo che verrà determinato dalla Rappresentanza degli utenti, tenuto conto del consumo che fa ciascuna famiglia della legna.
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TITOLO 5°
Del ghiandatico
ART. 1
La raccolta della ghianda è riservata ad ogni cittadino che sia iscritto sulla lista degli utenti. E’ proibito di farne commercio e di battere le piante per far cadere la ghianda. La raccolta della ghianda potrà farsi tanto direttamente dall’utente, quanto per mezzo di un suo incaricato.
ART. 2
La Rappresentanza degli utenti stabilirà un equo contributo per l’uso di tale diritto.
TITOLO 6°
Del contravvenzioni e dei danni
ART. 1
Oltre le penalità stabilite dal Codice penale per i danni, saranno applicate le seguenti ammende: a) per il caso di mancata o infedele denuncia e per introduzione, sotto il nome dell’utente, di bestiame di altrui proprietà, due volte la tassa; b) pel caso d’introduzione del bestiame nel tempo e nei luoghi in cui è vietato il pascolo: L. 2,00 per ogni capo vaccino, equino; c) per introduzione di bestie colpite da malattie infettive, L. 20,00 per ogni capo; d) per taglio abusivo di legna verde, L. 5,00 per ogni soma e L. 15,00 per ogni barrozza; e) pel danneggiamento di piante di alto fusto e di pedagne, L. 10,00 di ammenda per ogni pianta oltre il valore legnoso della pianta medesima; f) per l’asportazione di fusti e di tronchi di alberi interi, L. 15,00 di multa oltre la confisca del fusto o tronco medesimo; g) per l’ingresso o regresso nella macchia fuori dei luoghi ove esistono regolari cancelli, L. 2,00 se con bestie da soma, e L. 5,00 se con veicoli; h) per l’asportazione fuori territorio di legna per uso industriale o di commercio, L. 10,00 per ogni soma e L. 20,00 per ogni barrozza; i) per la raccolta o vendita abusiva della ghianda, L. 3,00 di multa e la confisca della ghianda.
ART. 2
Ai recidivi della stessa contravvenzione nel medesimo anno agrario sarà applicato il doppio, il triplo, fino al decuplo, a seconda del numero delle contravvenzioni, dell’ammontare della pena pecuniaria stabilita per ogni singola contravvenzione.
ART. 3
Ai membri del Consiglio di Amministrazione, a carico dei quali fosse elevato verbale di contravvenzione, sarà sempre applicato il doppio dell’ammenda stabilita per gli altri utenti e decadranno dalla carica.
ART. 4
(Vedi decisione della Giunta Provinciale Amministrativa in data 9/9/1910 n. 3121). Le contravvenzioni a carico degli estranei all’associazione agraria saranno deferite all’autorità giudiziaria.
ART. 5
L’accertamento delle contravvenzioni sarà fatto con verbale del guardiano dell’Associazione Agraria o di qualsiasi Agente Comunale o Governativo. Il verbale sarà rimesso all’Ufficio di Segreteria nel termine di 24 ore dall’accertamento.
ART. 6
Dopo la deposizione del verbale di contravvenzione, il Presidente chiamerà i contravventori avanti a sé onde tentare la conciliazione. Il verbale di contravvenzione conciliato, firmato dalla parte e dal Presidente esclude ogni procedimento. In caso diverso il verbale sarà rimesso al Presidente per l’opportuno procedimento.
ART. 7
Al guardiano spetta 1/3 dell’ammontare delle contravvenzioni accertate e debitamente riscosse. Il verbale di contravvenzione sarà passato subito dal guardiano al Segretario dell’Associazione che sarà in obbligo di registrarlo immediatamente su apposito libro, sotto la personale responsabilità, e da lui, a sua volta, sarà data comunicazione al Presidente per l’opportuno provvedimento.
ART. 8
Il presente regolamento avrà suo il pieno vigore dopo l’approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e dopo di essere stato pubblicato per otto giorni consecutivi all’albo pretorio della Università Agraria.
Mentana 1 luglio 1910
Il Regio Commissario                                                              Il Segretario
Avv. Achille Gennari                                                               (incomprensibile)