1822 – l’editto del Consalvi sulla vaccinazione obbligatoria

20 giugno 1822
Vaccinazione obbligatoria

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L'anno 2020, purtroppo, è iniziato molto male!
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La pandemia del coronavirus, iniziata in Cina ed esportata fuori dai suoi confini, avrà purtroppo ripercussioni molto pesanti sia in nunero delle vittime, che economiche.
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La virologa Ilaria Capua ci ha appena informati che ci vorranno molti mesi prima che sia messo a punto il vaccino più efficace per distruggere tale virus.
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Anche nel 1822 vi fu una situazione simile, causa il vaiolo.
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Il Consalvi con editto cercò di obbligare la popolazione dello Stato Pontificio a vaccinarsi.
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Purtroppo l'ignoranza fece grandi danni.
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Nel nostro recente caso, invece, tutti stiamo aspettando il vaccino.
Questo è un aspetto molto positivo.
Significa che ci fidiamo della scienza.
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Ma torniamo al 1822.
"il 20 giugno 1822, il segretario di Stato card. Consalvi “emanava un minuzioso editto sulla vaccinazione contro il vaiolo, prescrivendo l’erezione di commissioni provinciali, disponendo er la sorveglianza chirurgica, le competenze dei medici comunali, ’istruzione di quelli condotti”; disponendo, inoltre, che “tutte le petizioni che si avanzeranno per godere di qualche tratto di beneficenza sovrana dovranno essere accompagnate da un certificato, dal quale risulti che il chiedente, essendo padre di famiglia, ha fatto praticare la vaccinazione” (La CIVILTÀ CATTOLICA,1970,vol. 1°, p.271)
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Praticamente il Consalvi ordinò la vaccinazione obbligatoria.
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Purtroppo, con la scomparsa di Pio VII nel 1823 ed dello stesso Consalvi nel 1824, la vaccinazione obbligatoria non fu più praticata.
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Da Wikipedia:
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Controversia sulla vaccinazione.
Vari testi attribuiscono a Leone XII il divieto di vaccinazione contro il vaiolo. In particolare Benedetto Croce scrisse che "il papa che similmente abolì codici e tribunali istituiti dai francesi volle tornare agli ordini del vecchio tempo, e rinchiuse daccapo i giudei nei ghetti e li astrinse ad assistere a pratiche di una religione che non era la loro, e perfino proibì l’innesto del vaiuolo che mischiava le linfe delle bestie con quelle degli uomini: vani sforzi che poi cedettero dal più al meno alle necessità dei tempi"
Secondo Donald J. Keefe nessun documento ufficiale riporta tali affermazioni. Da testi dell'epoca risulta che papa Leone si limitò a togliere nel 1824 l'obbligatorietà della vaccinazione (invisa a larghi strati della popolazione per la sua supposta pericolosità, sebbene fosse stata resa obbligatoria, dopo due anni dallo scoppio di un'epidemia di vaiolo, nello Stato Pontificio il 20 giugno 1822 prima dal conte Monaldo Leopardi, gonfaloniere e padre di Giacomo Leopardi, pur mantenendone il carattere gratuito: «Rimane obbligo a Medici e Chirurgi condotti di eseguirla gratuitamente [la vaccinazione antivaiolosa, a quanti vogliano prevalersene, essendo questa la cura ed il preservativo di una malattia alla quale, come a tutte le altre, essi hanno l'obbligo di riparare.»
(Leone XII, Circolare legatizia 15 settembre 1824).
Secondo il medico Giacomo Tommasini questo portò la popolazione, specie nelle campagne, a trascurare la vaccinazione nonostante che la Commissione Provinciale di Sanità mettesse a disposizione il vaccino a chi ne avesse fatto richiesta e nonostante l'impegno degli stessi medici. Così una successiva epidemia, avvenuta nel 1828, solamente nella città di Bologna, causò 553 morti, e una terza epidemia si abbatté nel 1835.
È importante notare che l'antivaiolosa all'epoca non era obbligatoria in molti stati europei, compreso il Regno di Sardegna (poi Regno d'Italia), in cui divenne obbligatoria solo nel 1859. A titolo comparativo l'Inghilterra offrì gratuitamente la vaccinazione nel 1840 e la rese obbligatoria nel 1853.
Da notare che Leone XII nel 1824 insignì dell'ordine equestre dello Sperone d'oro Luigi Sacco come ringraziamento per l'invio di 108 copie del suo libro sulla vaccinazione che furono distribuiti negli uffici di sanità dello Stato Pontificio. Questo fatto fu scoperto da A.P. Gaeta in un carteggio inedito da lui rinvenuto nell'Archivio Segreto Vaticano. Commentando questa scoperta Maria Luisa Righini Bonelli (1) rileva che "non sembra quindi attendibile quanto alcuno volle affermare, e cioè che Leone XII si sarebbe mostrato contrario a ciò che aveva fatto Pio VII e specialmente il cardinal Consalvi, promotore dell'editto emanato nel 1822 a favore della vaccinazione" .
La questione è stata definitivamente chiarita da Bercé e Otteni che con un'ampia e documentata trattazione hanno dimostrato come non si sia trattato di un divieto bensì di rendere facoltativa la vaccinazione che aveva incontrato forti opposizioni nella popolazione. È pure attestata con certezza l'esistenza di voci presso i contemporanei circa questo supposto, ma falso, obbligo, riportata dalla stessa circolare del Tommasini e dalla poesia del Belli Er linnesto.

(1) Maria Luisa Righini Bonelli (Pesaro, 11 novembre 1917 – Firenze, 18 dicembre 1981) è stata una storica della scienza e museologa italiana.

TESTO ORIGINALE DELL'EDITTO SULLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA DEL 20 GIUGNO 1822. (da: EFFEMERIDI LETTERARE di Roma, Tomo VIII, 1822, pp 102-112)

Legislazione Sanitaria – Vajuolo Vaccino.

Le Santità di N. S. dopo le utili fondazioni degl'instituti di carità ha ultimamenteo ordinato l'inoculazione del Vajuolo Vaccino nE'suoi Stati . Riguardando pertanto l'Editto emanatone di sua parte dall'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato l'applicazione matura delle Scienze naturali alla pubblica salute che è la prima cura de'Principi; noi e per mostrarci lieti di questo glorioso trionfo de'buoni studi; e per concorrere co nostri piccolimezzi alla maggiore publicazione di un atto cosi paterno e salutare, e per ordire una volta la participazione ai nostri buoni lettori di quelle savie leggi ch'emana il Principato in pro della nostra vita, e delle Arti, e delle Scienze , perchè formano i veri fasti di esse che noi coltiviamo , incomincieremo volontieri e col superiore permesso dal ripetere intera codesta della Vacinazione, sapendo che ogni estrinseca lode verrebbe meno al paragone, ed ogni estratto riuscirebbe manchevole . Membri della Commissione centrale furono creati dalla medesima Santità Sua gli Eccellentissimi dottori in Medicina Monsignor Archiatro Tommaso Prelà , Giovanni Battista Bomba, e Domenico Morichini , tutti tre del Collegio de' Medici dell'Alma Città non ultimo promotore di sì nobile instituzione, e tutti tre notissimi per dottriNa e per senno. Il Dottor Orazio Maceroni fu degnato di poter servire alla Commissione col titolo di Segretario.

E D I T T O

ERCOLE della S. R. C. CARDINALE CONSALVI, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signere PIO PAPA VII. Segretario di Stato. F., i mali che hanno più afflitto l'uman genere, e che ne hanno spento il più gran numero d'individui è sicuramente da annoverarsi il Vajuolo Arabo. Chiunque ne calcolasse la quantità sopra dati anche i meno affliggenti dall'epoca fatale dell'introduzione del morbo a questi tempi, ed anche solo lo rivolgesse coll'imaginazione, non potrebbe al certo non essere preo da un sentimento di orrore sull'immensità di vittime per la sua contagiosa forza miseramente estinte.

Il Vajuolo Arabo malignamente insidia l'uomo dal liminare della vita, o per perderlo o per renderlo infelice fino dalla culla, ed infierisce sulla specie umana quasi per distruggerla nel suo nascere. Questo tristissimo pensiere ognora avvivato ed inasprito dalle ripetute stragi del morbo avrebbe dovuto persuadere ogni popolo ad abbracciare col più vivo trasporto e praticare con pari riconoscenza l'inoculazione vaccina, metodo quanto semplice altrettanto efficace a rintuzzare la venefica forza del malore.

Un mezzo sienergico messo dalla divina Provvidenza come a disposizione dell'Amore Paterno a salvamento della prole in sù l'albore della vita quando essa più forma l'oggetto delle sue affettuose cure, ed in assicurazione delle speranze della famiglia e della patria, era al certo da attendersi che superati gli ostacoli si fosse propagato in ogni dove colla maggiore rapidità.

Ma pure non fu così. Un radicato pregiudizio fu in alcuni genitori più forte ancora dell'amore stesso della prole.

Dopo venticinque anni dal benefico discuoprimento , e dopo che in questo intervallo i fatti più luminosi, ed i più prosperi successi hanno assicurato a questa pratica un eompleto trionfo sull' impotente critica, e sull'errore, pure dessa non si è per anche propagata negli Stati Pontificii nella guisa che potentemente viene reclamata dal pubblico bene.

La Santità quindi di NOSTRO SIGNORE sempre propensa ad accogliere, e favorire ogni utile ritrovato , ma in particolare modo quei che sono diretti ad eliminare i mali che minacciano la debole Umanità, nel desiderio vivissimo di vedere tutti i suoi amatissimi Sudditi giovarsi di una pratica resa dall' esperienza più forte d' ogni censura, e superiore ad ogni elogio , e di cui ormai si giovano i più re moti popoli della terra, con l'oracolo di sua viva voce ci ha ordinato prescrivere quanto segue:

1. Sarà instituita una Commissione centrale di Vaccinazione per la propagazione dell'inoculazione vaccina in tutta l' estensione degli Stati Pontificii sotto l' immediata dipendenza della S. Consulta –

2. Questa Commissione si comporrà di tre Membri Dottori in Medicina e di un Segretario . Uno dei Membri a turno secondo l' anzianità ne sarà annualmente il Presidente.

3. Vi sarà un Consiglio di Vaccinazione . I Membri del medesimo si sceglieranno fra i Professori delle facoltà mediche di Roma, e di Bologna.

4. In ogni Legazione e Delegazione vi sarà una Commissione provinciale di Vaccinazione. Questa si comporrà del più anziano fra i Membri delle Congregazioni Governative, del Gonfaloniere, e del Medico e Chirurgo condotti o dei primi di essi ove ne esistono più . Esistendo nel Capoluogo più Medici e Chirurghi , quei che fanno parte della Commissione non saranno incaricati della vaccinazione del Capoluogo stesso . Il Medico poi sarà quello che avrà la proposizione e che sarà specialmente incaricato di tutti gli affari riguardanti la vaccinazione nella Provincia. I respettivi Eminentissimi Legati e Monsignori Delegati saranno Presidenti delle Commisioni nella loro Provincia.

5. Il Gonfaloniere, il Medico ed il Chirurgo di ogni Comune dovranno darsi per ufficio la maggior premura perché l'inoculazione vaccina sia il più possibile propagata entro i limiti della propria Comune, e dei luoghi ad essa appodiati, ed eseguiranno fedelmente quanto verrà ingiunto ai medesimi dalla commissione provinciale.

6. La Commissione centrale baderà attentamente che tutti i Medici e Chirurghi vaccinatori si attengano con la maggiore esattezza all'istruzione che contemporaneamente si pubblica dalla S. Consulta per la buona esecuzione dell'in oculazione vaccina: e che sia fedelmente osservata qualsivoglia altra disposizione che lo stesso sacro Consesso, inteso il parere del Gonsiglio di vaccinazione , riputerà essere espediente per lo stesso oggetto.

7. È suo dovere di dare degli schiarimenti a qualsivoglia Medico e Chirurgo che li ricercasse per la retta intelligenza e fede le pratica dell'Istruzione che si pubblica , e delle altre disposizioni che successivamente si dessero dalla S. Consulta.

8. Sarà sua principale incombenza di vegliare sulla conservazione costante di un deposito del virus vaccino si in Roma, che in tutte le Commissioni provinciali dello Stato.

9. Perchè poi la Commissione centrale sia in grado di formare e mantenere i depositi ora indicati, i nirettori degli Orfanotrofii e delle Case degli esposti di Roma e della Comarca metteranno a disposizione della medesima tutti gl'infanti, che vi saranno ricevuti. A quest'oggetto gli stessi Direttori daranno settimanalmente in ogni giorno di Domenica la nota degl'infanti, che nel decorso della settimana saranno stati ammessi ne' Luoghi e Case suddette.

10. Sarà ufficio de' Consiglieri di Vaccinazione di dare quei consigli, che da essi si credono i migliori per il più prospero successo dell'inoculazione vaccina: nel caso che la Commissione centrale v'incontrasse delle difficoltà potrà rinviarli al respettivo Consigliere accompagnati però da ragionate osservazioni.

11. Le Commissioni provinciali entro i limiti delle rispettive Legazioni e Delegazioni avranno le stesse incombenze che sono state prescritte nell' art. 6. per la Commissione centrale, dipendentemente però da quest'ultima Commissione.

12. Invigileranno egualmente sulla conservazione del deposito del virus vaccino, e che questo per quanto è possibile sia fresco onde farne gratuitamente la distribuzione a tutti quei Medici e chirurghi, che ne abbisognassero – L' obbligo ingiunto con l'art. 9. ai Direttori degli Orfanotrofii, o delle Case degli esposti di Roma e della Comarca º ingiunge anche a tutti i Direttori di consimili Case esistenti nello Stato a riguardo delle proprie Commissioni provinciali.

13. Le Commissioni centrale e provinciali dovranno far sì che in ogni Casa degli esposti si eseguisca perennemente in ogni a braccio onde possa aver settimana la vaccinazione da braccio a braccio onde possa aversi in qualunque tempo il virus da somministrare ai Vaccinanti. Qneste Case saranno perciò considerate come altrettanti Istituti provinciali di vaccinazione.

14. Oltre gl' infanti appartenenti ai detti pii stabilimenti, si vaccineranno nei medesimi anche tutti gl'infanti del Comune ove si trovano essi stabilimenti. Vi si vaccineranno ancora tutti i bambini che vi fossero inviati da altri Comuni perchè sia praticata nei medesimi la vaccinazione da braccio a braccio. Gl'infanti però non appartenenti alle Case degli esposti si vaccineranno in un luogo appartato e colle cautele necessarie onde evitare ogni pericolo d'infezione per i bambini ricoverati nelle Case medesime.

15. Nessun bambino delle Case degli esposti potra essere consegnato alle nutrici e portato fuori del proprio ospizio se preventivamente non sarà stato vaccinato. Gl'infanti quindi che dopo la pubblicazione del presente Editto si consegneranno alle nutrici o ad altre persone che li richiedessero , dovranno essere muniti del certificato di vaccinazione.

16. La vaccinazione nelle case degli esposti verrà costantemente eseguita dai Chirurghi primarii di esse case sotto la vigilanza particolare della Commissione centrale in Roma e nella Comarca , e del Medico Membro della Commissione provinciale nelle Provincie. I suddetti Chirurghi primarii saranno garanti del regolare eseguimento di tale operazione, e qualora si rifiutassero ad effettuarla saranno dimessi dal loro impiego. Saranno però esenti dal formare gli elenchi de' quali parlasi nell'art. 22. e dal portarsi ne'luoghi appodiati per eseguirvi la vaccinazione come nell'art. 24, delle quali cose restano incaricati i Medici ed i Chirurghi di condotta conforme si prescrive negli articoli medesimi. Potranno anche chiedere di essere aiutati dal Medico e Chirurgo condotti nelle vaccinazioni generali, specialmente per le visite da farsi a tenore dell' art. 24.

17. In ogni Comune dello Stato in cui non esiste una casa per gli esposti sarà destinato un locale accessibile a tutta la popolazione, nel quale i Medici ed i Chirurghi di condotta a turno una volta o due la settimana a giudizio delle Commissioni eseguiranno gratuitamente l'inoculazione vaccina da braccio a braccio. I locali saranno sotto la sorveglianza del Gonfalonieri.

18. I Medici ed i chirurghi condotti che non volessero intraprendere o trascurassero la vaccinazione , verranno imme diatemente dimessi dalle condotte. I medesimi dovranno fedelmente eseguire le istruzioni e gli ordini che loro verranno dati dalle Commissioni per organo del Medico membro delle Commissioni stesse, e quelli che vi contraverrano saranno dalle Magistrature per ufficio denunciati alle rispettive Legazioni e Delegazioni , o direttamente alla Commissione centrale, le quali procederanno contro i medesimi a norma dei casi e delle circostanze.

19- Quei Medici e chirurghi che non avessero fatto constare della loro attitudine a ben conoscere e distinguere i caratteri ed i sintomi dol Vajuolo Vaccino, il modo d'innestarlo, e quello di raccogliere e conservare il virus ec., sasanno privati dell'esercizio di questo ramo dell' arte salutare. I Medici ed i Chirurghi viciniori a scelta delle Commissioni ne faranno le veci per un compenso che sarà calcolato a ragione di bajocchi venti per ogni miglio di distanza. Se il Medico o Chirurgo facesse le veci di altro Medico o Chirurgo interdetto dall'esercizio ed avente la condotta nella stessa Comune, il compenso si calcole rà nella stessa guisa come se fosse stato chiamato a supplire il Medico o Chirurgo della Comune più vicina. L'interdetto non sarà abilitato al libero esercizio fino a che non avrà fatto constare alle rispettive commissioni di avere acquistato l'attitudine e cognizioni sopraindicate.

20. Dopo sei mesi dalla pubblicazione del presente Editto fra i requisiti necessarii da presentarsi dai Medici e Chirurghi allorchè aspireranno a qualche condotta dovrà esservi un certificato di sapere ben conoscere ed eseguire tutto ciò che si appartiene all'innesto del Vajuolo Vaccino. Per i Medici e Chirurghi che per la prima volta intraprendono l'esercizio delle rispettive Facoltà il certificato ora prescritto si rilascerà dai Medici primarii dello Spedale in cui avranno fatto la pratica. Per quei Medici poi e Chirurghi i quali si ritrovano attualmente in condotta, e che aspirano a conseguirne un'altra, il certificato si rilascerà dalla Commissione centrale nella Comarca, e dalle provinciali nelle Provincie. Senza un tale certificato non si potrà onninamente conseguire una condotta o medica o chirurgica. Chi oltre a questo certificato producesse l'altro di avere procurato con particolare zelo la propagazione dell'innesto vaccino, rilasciato dal Gonfaloniere della Comune che abbandonerà, e confermato dalle suddette Commissioni, in parità di altri requisiti avrà la preferenza in confronto di coloro che non producessero simili certificati in proprio favore.

21. Due volte all'anno in primavera ed autunno in ogni Comune il Medico, ed il Chirurgo si presteranno alla vaccinazione generale a commodo di tutti gl'individui che vorranno vaccinarsi .

22. Avanti però di procedere a questa operazione i Medici nelle Comuni principali accompagnati da alcuno de' membri componenti la Magistratura, ed i Chirurghi ne' luoghi appodiati accompagnati dal Sindaco andranno di famiglia in famiglia per formare l'elenco di tutti gl'individui da vaccinarsi conformemente al modello annesso all' istruzione. Se i genitori o tutori dichiarassero di non voler far vaccinare i loro figli o pupilli riconosciuti vaccinabili, se ne farà processo verbale; in esso s'indicheranno il nome, e cognome e condizione di tali genitori e tutori, ed i motivi che venissero addotti della loro renitenza a questa salutare operazione . Questi processi verbali verranno sottoscritti dal Medico o Chirurgo, e dal membro della Magistratura o dal Sindaco che gli avranno accompagnati, e si trasmetteranno alle rispettive Commissioni, le quali gli spediranno alla Commissione centrale unendovi le proprie osservazioni.

23. Perchè poi resti facile la compilazione dell'elenco degl'individui da vaccinarsi, e perchè non abbia ad essere interrotta la vaccinazione nel corso dell' anno, conformemente si è prescritto nell'art. 17. in ogni trimestre verrà consegnata al Medico di condotta la nota nominale degl'infanti nati nel trimestre precedente.

24 Formato l'elenco anzidetto, si procederà all' operazione dell'innesto, la quale dovrà esser compita nello spazio di un mese . Nei primi nove giorni dopo l'innesto ciascun vaccinatore dovrà visitare almeno due volte tutti gl'individui da lui vaccinati onde accertarsi del buon esito dell'operazione, e dovrà eseguirla nuovamente per coloro nei quali l'innesto non avesse avuto effetto, o fosse comparso il vajuolo vaccino spurio.

25. I Medici o Chirurghi la condotta de' quali si estendesse a più Comuni e luoghi appodiati, dovranno indicare in iscritto ai rispettivi Gonfalonieri e Sindaci i giorni in cui si recheranno in ciascuna Comune e luogo appodiato per la compilazione dell' elenco suddetto e per l'operazione dell'innesto.

26. L'inoculazione vaccina da braccio a braccio, essendo sempre da preferirsi, e dovendosi sempre procurare qualora si possa, le Magistrature delle Comuni principali daranno le convenienti disposizioni per trasferire nel tempo opportuno un vaccinato ai luoghi appodiati quando si dovrà incominciare in essi la vaccinazione generale.

27. Nel locale in cui si eseguisce l'inoculazione vaccina si terrà un libro nel quale i vaccinatori registreranno progressiva mente il nome, ed il cognome degl'individui che avranno subito l'innesto, il giorno in cui si praticò l'operazione, e tutte quelle altre particolarità che sono indicate nel modello annesso all'Istruzione. Nel libro ora menzionato si registreranno anche le vaccinazioni che si fossero fatte dai Medici e Chirurghi non condotti del luogo in cui si praticò da essi la vaccinazione. Siccome però i soli Chirurghi primarii delle Case degli esposti, ed i Medici e Chirurghi condotti sono responsabili verso il Governo dell'esito della vaccinazione eseguita su gli abitanti esistenti entro i limiti delle rispettive Comuni, così i fanciulli che saranno stati vaccinati da altri Medici e chirurghi dovranno essere distinti, segnando i loro nomi con asterischi o lettere, ed in fine della pagina s' indicheranno i nomi de' Vaccinatori.

28. I certificati di seguita vaccinazione non si rilasceranno che dai Chirurghi primarii delle Case degli esposti, e dai Medici di condotta. In questi certificati si devrà citare la pagina del libro in cui sarà registrato il nome di colui del quale ricercasi il certificato .

29. Al principio di ogni semestre terminata la vaccinazione generale, e non più tardi dei 15. di luglio, e dei 15 di gennaio dai Chirurghi primari delle case degli esposti e dai Medici condotti si farà una nota simile al modello del libro, di tutti gl'individui che saranno stati vaccinati nel decorso del semestre antecedente: essi li trasmetteranno alla propria Commissione accompagnata da un rapporto , in cui dovranno esporre i fenomeni e le vicende più interessanti riferibili a vaccinati che non potessero essere descritte nella nota stessa , non che le causeche ostassero al prospero successo della vaccinazione. Vi uniranno l'elenco degl'individui non vaccinati analogamente al modello annesso all'istruzione. La commissione provinciale vi unirà la nota del Capoluogo della Provincia e le invierà tutte alla Commissione centrale, aggiungendovi un generale rapporto sull'andamento della vaccinazione nella propria provincia, e manifestando le persone che si fossero particolarmente distinte col loro zelo onde contribuire al buon esito dell'innesto vaccino. Quelle della Comarca sinvieranno direttamente a quest'ultima Commissione.

30. La Commissione centrale farà parimente due volte l'anno ne mesi di agosto e di febbraio un rapporto da presentarsi in doppia copia alla Segreteria di Stato ed alla S. Consulta, nel quale indicherà il numero degli individui vaccinati in tutto lo Stato entro il periodo del semestre prossimamente scorso, non che una esposizione delle cause che favoriscono o ritardano questa salutare pratica, manifestando al Governo i nomi di coloroche più si distinguono per il loro impegno onde promoverla, e propagarla.

31. Sessanta medaglie d'argento, e cinque d'oro saranno annualmente distribuite a quei Medici, Chirurghi, e Gonfalonieri, che più si saranno distinti per il loro zelo nel promovere la vaccinazione, e per il maggior numero di vaccinazioni che avranno eseguite. Inoltre nelle nomine ad impieghi nel ramo Sanitario il Governo prenderà in particolare considerazione i meriti che si saranno acquistati i Medici ed i Chirurghi nell'adempimento dei loro doveri concernenti l'importantissimo oggetto della vaccinazione.

32. Tutti coloro i quali avranno tenuto la riprensibile condotta di trascurare la vaccinazione onde preservare la propria prole, e gli individui della famiglia che essi governano, in parrità di meriti saranno posposti a quelli che l'avessero praticata con premura, in oggetti dipendenti da Sovrana beneficenza. Sei mesi quindi dopo la pubblicazione del presente Editto tutte le petizioni che si avanzeranno per godere di qualche tratto di beneficenza Sovrana dovranno essere accompagnate da un certificato dal quale risulti che il chiedente essendo padre di famiglia ha fatto praticare la vaccinazione, o che i figli hanno già avuto il vajuolo umano.

33. L'inoculazione del vajuolo umano nell'interno di ogni Comune è vietata . I genitori che volessero preferire questo innesto all'innesto del vaiuolo vaccino per i loro figli dovranno chiederne la licenza alla propria Commissione, la quale non la darà se non a condizione che l'inoculazione si faccia in una casa affatto isolata in campagna e con tutte le cautele che possano occorrere per impedire la propagazione del contagio Vajuoloso. I contravventori a questa disposizione verranno puniti con una multa di scudi venti da pagarsi in favore del Medico o chirurgo da cui si sarebbe dovuto eseguire l'innesto vaccino.

34. Manifestandosi il Vajuolo umano in qualche individuo, sarà dovere del capo della famiglia a cui esso apparterrà, e del Medico o Chirurgo che lo avrà visitato di farne sull'istante la denunzia alla Magistratura comunale, la quale tosto ne farà rapporto alla Commissione.

35. L'abitazione in cui si sarà manifestato il Vajuolo umano come attaccata da contagio dovrà immediatamente assoggettarsi ad una rigorosa contumacia. Tutta la famiglia e tutti coloro i quali avranno avuta comunicazione col vaiuoloso saranno messi sotto rigoroso sequestro nella stessa di lui casa, donde non potranno escire se non dopo la guarigione o la morte dell'infetto, e dopo che saranno stati praticati gli spurghi alle persone ed agli effetti e masserizie contaminate. Le spese del sequestro e degli spurghi, decorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente Editto, saranno a carico della famiglia del vajuoloso : nel caso che essa non sia in istato di sostenerle, lo che dovrà comprovarsi nelle forme legali, si pagheranno dalla Comune.

36. Quando si saprà essersi manifestato il Vajuolo umano in qualche Comune, le Autorità locali, il Medico ed il Chirurgo impiegheranno tutto il loro zelo, onde gl' individui che non hanno avuto il Vajuolo vogliano giovarsi della vaccinazione: a tale affetto si eseguirà nel Comune stesso la vaccinazione generale con forme si è prescritto nell'art. 2 1.

37 In ogni anno entro il mese di febbraio in un giorno da destinarsi dall' Eminentissimo Prefetto della Sacra Consulta vi sarà una solenne adunanza di Vaccinazione. Ad essa interverranno tutti i membri del Consiglio di Vaccinazione che si troveranno in Roma, ed i Medici e Chirurghi addetti alla Sanità pubblica. In questa adunanza il Presidente reciterà un discorso sulle cause che avranno favorito o contrariato questa salutare pratica; renderà conto dei pareri dati al Consiglio di Vaccinazione, ed indicherà il numero degli individui vaccinati in tutto lo Stato durante l'anno prossimamente scorso. In essa si pubblicheranno i nomi di quei Medici , Chirurghi, e Gonfalonieri che sono stati decorati di medaglia, e si farà onorevole menzione di tutti coloro che avranno contribuito alla propagazione dell'inoculazione vaccina. Il tutto sarà quindi inserito ne' pubblici fogli.

Dalla Segreteria di Stato li 20 giugno 1822.

E. CARD. CONSALVI

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